Il Consiglio per gli Affari Economici

Rinnovo del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Con decreto Arcivescovile (prot. N. 1537/P/20) del 19 Ottobre 2020, Sua Eccellenza l’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, visti i canoni 537 -1280 del Codice di Diritto Canonico; visto lo Statuto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici approvato per questa Arcidiocesi in data 27.11.1988; vista la proposta fatta dal Parroco “pro-tempore” don Ilario Virgili; nomina per il quinquennio 2020-2025 membri del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Pasian di Prato i signori:

  • Fehl Anna Maria;
  • Degano Roberto;
  • Niemiz Stefano;
  • Tornaboni Valentino;
  • Brusatin Aurelio;
  • Venir Andrea.


Il rilievo dei beni economici della Chiesa

Ogni parrocchia, in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli. Tali strutture e risorse trovano senso solo se destinate alle finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni temporali, che, come indica il Codice di Diritto canonico (cfr. nn. 1254 e ss.), “sono principalmente:

  1. provvedere alle necessità del culto divino;
  2. fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all’educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale, fornendo tutti gli strumenti necessari e adeguati;
  3. realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri;
  4. provvedere all’onesto sostentamento del clero e degli altri ministri;
  5. promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali;
  6. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture a disposizione della parrocchia.

I beni economici sono, pertanto, ecclesialmente importanti. Non sono una realtà neutra rispetto alla vita della comunità e alle sue scelte pastorali, ma strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo. Solo la convinzione della rilevanza e insieme della delicatezza di tutto l’ambito dei beni può portare una parrocchia a dare il giusto rilievo al Consiglio per gli affari economici e alle responsabilità del Consiglio pastorale a tale riguardo.


Responsabilità dei due Consigli parrocchiali in materia economica

Anche il Consiglio pastorale ha delle responsabilità in materia di beni economici da cui nasce la conseguente delineazione dei suoi rapporti con il Consiglio per gli affari economici.

Tra il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti.

In particolare:

  • in generale l’opera del Consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal Consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;
  • le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del Consiglio pastorale parrocchiale”.

Composizione

Il Consiglio per gli affari economici è composto, oltre che dal parroco, da almeno sei fedeli laici, due terzi dei quali nominati direttamente dal parroco e per il restante terzo nominati dal parroco “su indicazione di una rosa di nomi da parte del consiglio pastorale” anche al di fuori dei propri membri. Il Consiglio pastorale designerà il consigliere o i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti sotto indicati. Successivamente il parroco sceglierà i consiglieri di propria nomina facendo in modo che, per quanto possibile, siano presenti nel Consiglio per gli affari economici le competenze evidenziate nel punto seguente.


 Requisiti e durata in carica

Possono essere membri del Consiglio per gli affari economici coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o operanti stabilmente in essa.

I consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione. Durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.

Le dimissioni di un membro del Consiglio per gli affari economici devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l’accettazione delle stesse.

I membri del Consiglio per gli affari economici hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall’incarico. La loro decadenza deve essere dichiarata dal consiglio e comunicata agli interessati dal segretario.

L’eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina. Il Consiglio per gli affari economici non decade con la nomina di un nuovo parroco, salvo diversa indicazione da parte del Vescovo.


 Ambito di competenza e compiti

Il Consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. È obbligatorio in ogni parrocchia (can.537) come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa.

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia ha i seguenti compiti:

  1. coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
  2. stabilire, in accordo con il Consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio della parrocchia vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie;
  3. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;
  4. rendere conto al Consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia “mediante una relazione annuale sul bilancio”;
  5. verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
  6. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all’Ordinario;
  7. curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
  8. collaborare con il parroco nell’attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici della parrocchia, contenute nella normativa canonica concordataria e civile.

 Natura dell’attività e rapporto con il Consiglio pastorale e con gli altri organismi pastorali della parrocchia

Anche se l’attività del Consiglio per gli affari economici è di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale dato dalle finalità dei beni ecclesiali e va quindi svolta con mentalità ecclesiale.

Più in particolare, “l’opera del Consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal Consiglio pastorale; inoltre, “le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del Consiglio pastorale parrocchiale“.

Quando il consiglio deve trattare argomenti relativi a specifici ambiti di pastorale, seguiti da appositi organismi, è opportuno che questi vengano interpellati e che una loro rappresentanza venga invitata alla riunione del consiglio.


 Poteri e responsabilità del consiglio

Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532, “il Consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia“.

Per tale motivo il Consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. In caso di grave divergenza fra il parroco e la maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all’esame dell’Ordinario diocesano, a cui i consiglieri interessati hanno diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.


 Organismi operativi ed esperti

Organismi operativi sono il presidente e il segretario. Il presidente è il parroco, cui spetta in particolare:

  • la convocazione del consiglio;
  • la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna sessione;
  • la presidenza delle sessioni;
  • la cura per il coordinamento tra il Consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale.

Il segretario, scelto dal parroco all’interno dei membri del consiglio, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l’archivio del consiglio, da depositarsi presso l’archivio parrocchiale.

Il parroco può invitare alle riunioni, oltre che i rappresentanti degli organismi pastorali, anche esperti, per approfondire argomenti sottoposti al parere del consiglio, e persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica della parrocchia, per avere indicazioni illustrative della situazione o dare loro istruzioni.


Svolgimento dei lavori

  1. Convocazione e ordine del giorno. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce almeno tre volte all’anno, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del consiglio con motivazione e proposta dell’ordine del giorno. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all’approvazione del rendiconto e del preventivo della parrocchia. La convocazione deve essere fatta, anche verbalmente, almeno otto giorni prima della sessione. Le sessioni del consiglio non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.
  2. Validità delle sessioni. Per la validità delle sessioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.
  3. Verbale. I verbali del consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
  4. Informazione della comunità parrocchiale e sua sensibilizzazione. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici informa la comunità parrocchiale circa “l’ammontare e l’utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni già approvati dal Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia” e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee, indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale. È necessario che il Consiglio per gli affari economici coadiuvi il parroco anche nella sensibilizzazione della comunità parrocchiale circa le iniziative di solidarietà: collette annuali, contribuzioni per il funzionamento degli organismi diocesani, fondo comune diocesano, forme particolari di solidarietà come gemellaggi con altre parrocchie, sostegno all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, ecc.
  5. Attenzioni da avere per un buon funzionamento del consiglio. Perché il Consiglio per gli affari economici possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:
  • l’atteggiamento pastorale: i criteri di natura economica non devono essere i prevalenti, ma sono le scelte di natura pastorale e le finalità specifiche dei beni ecclesiali ciò che deve guidare le scelte suggerite al parroco dal Consiglio per gli affari economici;
  • la correttezza giuridico-tecnica: l’appello alle finalità della Chiesa nell’uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi e adempimenti imprecisi e approssimativi;
  • l’assoluta distinzione tra attività del consiglio e attività operativa a favore della parrocchia: oltre alla scrupolosa osservanza della incompatibilità ricordata al punto2 (qualora un consigliere entri in rapporti di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente dimettersi), è necessario, anche in presenza di attività volontaria, che il consiglio si riservi la funzione di controllo;
  • la fiducia reciproca tra parroco e consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere a servizio della comunità parrocchiale.